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Logika Blog

IVA, novità Quick fixes

IVA, la novità di Quick fixes per le operazioni intra comunitarie.

Il nuovo anno si è aperto con un’importante novità in ambito IVA, con l’introduzione delle cosiddette “quick fixes“.
Per Quick fixes si intendono modifiche, contenute nella Direttiva UE 2018/1910 del 4 dicembre 2018 e nei Regolamenti UE 2018/1910 e UE 2018/1912, che puntano ad integrare le regole comunitarie in tema IVA.
Nello specifico, le Quick fixes vanno ad integrare la disciplina relativa a diversi temi.

  • prova delle cessioni intracomunitarie;
  • contratti di call-off stock (o consignment stock);
  • disciplina delle “cessioni a catena”;
  • rilevanza del numero di identificazione IVA nelle cessioni intracomunitarie (sistema VIES).

È importante ricordare che, mentre le disposizioni contenute nella Direttiva non sono immediatamente applicabili poiché necessitano di recepimento da parte degli Stati membri, i Regolamenti non sono legati a tale vincolo e dunque sono effettivi in tutto il territorio comunitario.

La prova delle cessioni intracomunitarie

La normativa nazionale vigente fino al 31/12/2019 sancisce che affinché una cessione di beni ad un soggetto comunitario possa essere qualificata coe cessione intracomunitaria, e dunque avvalersi della non imponibilità IVA, è fondamentale che sussistano i seguenti requisiti:

  • La cessione deve venire tra soggetti passivi d’imposta;
  • La cessione deve essere a titolo oneroso di un bene mobile materiale;
  • La cessione deve determinare l’acquisizione o il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene medesimo;
  • Il bene in cessione deve essere spedito o trasportato in altro Stato comunitario, a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Non vi era perciò, fino al 21/12/2019, una specifica normativa che regolasse le modalità con cui doveva essere provato l’effettivo trasporto di beni in un altro stato comunitario.
Tali condizioni sono state dunque specificate nel nuovo art. 45-bis, inserito nel Regolamento 282/2011 dal Regolamento 2018/1912, che delinea così le modalità a cui ricorrere per provare l’effettivo trasporto dei beni da uno stato comunitario all’altro, distinguendo a seconda della circostanza che il trasporto sia effettuato dal cedente o dal cessionario.
In particolare, se i beni vengono spediti o trasportati dal cedente, sia direttamente che da terzi per suo conto, la presunzione ha effetto se il cedente è in possesso di almeno due tra i seguenti elementi di prova:

  • documento di trasporto o CRM firmato dal cedente, dal cessionario e dal vettore
  • polizza di carico
  • fattura del trasporto aereo
  • fattura emessa dallo spedizioniere

Di un elemento di prova tra i precedenti, in combinazione con i seguenti elementi di prova:

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni
  • documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad esempio da un notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi la ricezione (e quindi il deposito) dei beni in detto Stato.

Nel caso in cui i beni siano spediti o trasportati dal cessionario, sempre indipendentemente dal fatto che ciò sia eseguito direttamente o da terze parti, la presunzione ha effetto se il cedente è in possesso di:

– una dichiarazione scritta (in sostituzione dei CMR firmati), rilasciata dall’acquirente entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, attestante che i beni sono stati trasportati o spediti dallo stesso (acquirente) o da un terzo per suo conto, con indicazione dello Stato di destinazione. La dichiarazione dovrà specificare: la data di rilascio della stessa, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni, data e il luogo di arrivo dei beni, nel caso di cessione di mezzi di trasporto il numero di identificazione del mezzo di trasporto, l’identificazione della persona che accetta la consegna dei beni per conto dell’acquirente (ad esempio il terzo depositario).

– di almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall’acquirente: a) documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, b) una polizza di carico, c) una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;

oppure

– di uno dei singoli elementi di cui sopra, in combinazione con uno dei seguenti elementi di prova non contraddittori, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall’acquirente: a) polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni; b) documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto; c) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad esempio da un notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; d) ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi la ricezione (e quindi il deposito) dei beni in detto Stato.

L’art. 45-bis specifica però che l’Amministrazione finanziaria può respingere la non imponibilità della cessione se dotata di prove sufficienti in sostegno del fatto che i beni non sono stati trasportati in un altro Stato membro. Perciò, la presunzione prevista dalla nuova disposizione è relativa.
Viceversa, si può considerare ammissibile eventuale documentazione sostitutiva rispetto a quella sopra descritta, che sia comunque valida in termini di certezza e incontrovertibilità.

Il Contratto di Call-off stock

Call-off stock o consignment stock sta ad indicare il contratto mediante il quale il cedente trasferisce i beni presso un deposito a disposizione di un cessionario residente in uno altro Stato comunitario. Attraverso tale contratto, l’effetto traslativo della proprietà è rinviato al momento in cui il cessionario preleverà le merci dal deposito, destinandole quindi alla produzione o alla rivendita, conferendo al cessionario il vantaggio di differire l’acquisto delle merci e i relativi obblighi di pagamento e di versamento IVA.
Tale tipologia di contratto non è mai stata disciplinata fino alla fine del 2019, ; Oggi, invece, la Direttiva 2018/1910 UE, con il nuovo principio contenuto nell’articolo 17 bis della Direttiva 2006/112/CE, stabilisce che il trasferimento di beni da uno Stato comunitario all’altro, effettuato con contratto di call-off stock, non è assimilato ad una cessione di beni a titolo oneroso.
Ciò implica che l’operazione di call-off stock è da considerare una cessione intracomunitaria che non ha effetto nel momento in cui i beni arrivano nello Stato comunitario di destinazione, ma quando tali beni verranno prelevati dal cessionario.

Il regime è legittimo se soddisfatte determinate condizioni:

  • I soggetti coinvolti devono essere entrambi soggetti passivi;
  • i beni devono essere effettivamente trasportati da uno stato membro ad un altro, con previsione contrattuale di futura cessione degli stessi;
  • Il cedente non deve avere una stabile organizzazione o una sede nel paese in cui i beni sono spediti;
  • Il cessionario deve essere identificato ai fini Iva nel paese di destinazione dei beni e la sua identità deve essere nota al cedente già prima che i beni vengano spediti;
  • Il cedente e il cessionario devono predisporre un registro apposito in cui annotare i dati rilevanti di ciascuna spedizione.
  • Il cedente deve presentare il modello Intrastat le generalità del cessionario e il numero di identificazione Iva dello stesso.

È importante inoltre ricordare che, nell’operazione di call-off stock, i beni vanno prelevati dal cessionario entro 12 mesi dall’arrivo, o il cedente decade dal regime, con conseguente obbligo di regolarizzare l’operazione identificandosi nello stato in cui i beni sono stati spediti.
La decadenza può essere comunque evitata se entro il termine il cessionario rispedisce al cedente i beni non utilizzati oppure se il cessionario viene sostituito da un altro soggetto passivo.

La disciplina delle “cessioni a catena”

Per cessioni a catena si intendono quelle operazioni contraddistinte da più cessioni consecutive di beni tra soggetti passivi in differenti Stati membri, che danno luogo ad un unico trasporto intracomunitario.
Con la Direttiva 2018/1910 UE, dato il nuovo art. 36 bis inserito nella Direttiva 2006/112 CE, sono state introdotte importanti modifiche, volte a semplificare la disciplina.
In particolare, si sancisce che il trasporto è imputato unicamente alla cessione effettuata rispetto all’operatore intermedio, vale a dire il cedente all’interno della catena, che si differenzia dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni direttamente o tramite terzi incaricati.
Ai fini di una regolare applicazione della disciplina, vanno rispettate le seguenti condizioni:

  • i beni devono essere oggetto di cessioni consecutive;
  • i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro;
  • i beni sono trasportati o spediti (a cura dell’operatore intermedio) direttamente dallo Stato del primo cedente allo Stato dell’ultimo acquirente della catena.

Occorre specificare che la norma non è applicabile qualora la spedizione o il trasporto dei beni siano effettuati dal primo cedente o dal destinatario finale, e che per le operazioni triangolari – comunitarie od interne – si fa riferimento alle semplificazioni previste dalle norme vigenti (designazione del cessionario quale debitore dell’imposta). Dunque, tali modifiche avranno applicazione solo in caso di operazioni più complesse.

Il numero di identificazione Iva

Il controllo del numero di identificazione IVA per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93) si considerava un requisito meramente formale. Ciò cambia alla luce della modifica dell’articolo 138 della Direttiva 2006/112/CE, per cui il controllo del numero di partita IVA diventa essenziale.

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