IVA per cassa: di che cosa si tratta?
Iva per cassa, tutto quello che bisogna sapere sul regime di IVA differita

Il regime “IVA per cassa” è il regime introdotto dall’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 che permette ai contribuenti esercenti attività d’impresa o professionale di differire il versamento dell’IVA sulle fatture emesse al momento dell’incasso della fattura, consentendo quindi di detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto al momento del pagamento. Ciò a patto che vengano rispettati precisi requisiti da parte del contribuente.
Rappresenta quindi un’agevolazione importante, che ha lo scopo di tutelare professionisti e piccoli imprenditori che presentano problemi di liquidità e che hanno difficoltà a farsi pagare dai loro clienti.
Vediamo nel dettaglio come funziona questa tipologia di regime.
Requisiti di accesso
Il regime IVA per cassa è rivolto a imprenditori e liberi professionisti che, nell’anno precedente, hanno raggiunto un fatturato non superiore a 2 milioni di euro. Tale soglia è costantemente tenuta sotto controllo poiché, nel caso venga superata, il regime viene meno già a partire dalle operazioni effettuate dal mese successivo.
Nel caso si stia avviando una nuova attività, è comunque possibile accedere al regime se è comunque previsto un volume d’affari non superiore al limite prestabilito.
Definito il requisito soggettivo, passiamo ora ad analizzare i requisiti oggettivi.
Il regime può essere applicato a tutte le operazioni attive, fatta eccezione per:
- le operazioni effettuate applicando i regimi speciali Iva (ad esempio, quelli per l’agricoltura e le attività connesse, del margine, delle agenzie di viaggi e turismo);
- le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni;
- le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge);
- le operazioni soggette ordinariamente a esigibilità differita, senza limite annuale (articolo 6, quinto comma, Dpr n. 633/1972), come le vendite allo Stato, alle Asl, agli enti ospedalieri oppure le cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti;
- le cessioni intracomunitarie, le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, per i quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta.
Per quanto riguarda invece le operazioni passive, sono esclusi:
- gli acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione contabile (reverse charge)
- gli acquisti intracomunitari di beni
- le importazioni di beni
- le estrazioni di beni dai depositi IVA.
Regime IVA per cassa, come funziona
Come già detto, il regime IVA per cassa nasce per agevolare imprenditori e liberi professionisti in caso di scarsa liquidità. Perciò, le attività che adottano il regime possono determinare l’imposta periodica dell’IVA da versare applicando il principio di cassa: l’ammontare della liquidazione IVA viene calcolato solo sulla base delle operazioni per le quali l’incasso o l’esborso sia già avvenuto.
Dunque, per le vendite vanno considerate solo le transazioni per cui sia già avvenuto l’incasso, con relativa emissione di fattura; per gli acquisti, invece, la detrazione dell’IVA sarà possibile solo a pagamento avvenuto. In entrambi i casi, l’imposta diventa esigibile entro un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione, salvo nel caso in cui il cliente, nel corso del termine, sia sottoposto ad una procedura concorsuale.
Nell’eventualità in cui venga effettuato un incasso parziale, l’imposta diventa esigibile nella proporzione tra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Adempimenti per il regime IVA per cassa
L’opzione per il regime IVA per cassa viene desunto dal comportamento concludente del soggetto esercente. L’operazione viene validata dalla sua concreta attuazione, a partire dall’inizio dell’anno o dell’attività, senza necessità di alcun adempimento formale. Ovviamente, l’opzione dovrà essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA, che va presentata in seguito alla scelta effettuata.
Le fatture emesse secondo regime IVA per cassa dovranno riportare la dicitura che si tratta di operazione “IVA per cassa ex art. 32 bis del D.p.r. 83/2012”. Un’eventuale omissione sarà considerata violazione formale dall’Agenzia delle Entrate, ma non inficerà la validità dell’operazione.
Il regime IVA per cassa ha la durata di un triennio, salvo il superamento del limite di 2 milioni di euro di fatturato annui. Una volta decorso tale periodo, l’opzione resta comunque valida per ciascun anno successivo.
Senza dubbio, il regime IVA per cassa può rappresentare uno strumento utile per imprenditori e liberi professionisti per ridurre la pressione fiscale in momenti critici. Tuttavia, che sia o meno vantaggiosa per la propria attività è qualcosa che va valutato in base a diversi fattori, tra cui tipologia di clientela, tipologia di operazioni effettuate e volume dell’attività svolta.
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