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Interessi di mora: definizione e calcolo

Calcolo interessi di mora: una breve guida su che cosa sono, come funzionano e come vanno applicati gli interessi moratori.

Interessi di mora definizione e calcolo

In ambito economico-finanziario, si sente spesso parlare di interessi di mora, ma non sempre risulta chiaro qual è il reale funzionamento di questi interessi. Approfondiamo dunque che cosa sono gli interessi di mora e come calcolarli in modo corretto.

Che cosa sono gli interessi di mora?

Per interessi di mora si intende un costo maggiorato applicato ad una rata non pagata nel rispetto di termini temporali stabiliti da un creditore. Si può considerare una sorta di “risarcimento” per il danno causato dal ritardo nel pagamento, secondo il D.lgs n. 231/2002 denominato “Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, poi modificato dal successivo D.Lgs n. 192/2012.

Gli interessi di mora si applicano alle transazioni commerciali tra imprese che prevedono la consegna di merci o la prestazione di servizi per cui è previsto un pagamento, e decorrono già a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Nello specifico, la norma sancisce che gli interessi di mora possono essere applicati:

  • decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’insolvente della fattura o di una richiesta di pagamento simile;
  • decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento dei beni o effettuazione di prestazioni e servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
  • decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento dei beni o dell’effettuazione di prestazioni o servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è precedente a quella della consegna delle merci o dell’avvenuta prestazione;
  • decorsi 30 giorni dalla data della conferma della conformità dei beni o servizi relativi alle previsioni contrattuali, nel momento in cui il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in tempi non successivi a tale data.

I termini possono anche variare in base agli accordi tra le imprese, ma occorre che termini di pagamento superiori ai sessanta giorni siano “espressamente pattuiti” e che la clausola sia messa per iscritto.
Ovviamente, è possibile concordare dei termini di pagamento rateali.

Come si calcolano gli interessi moratori?

Per determinare gli interessi di mora bisogna prendere in considerazione gli interessi legali di mora definiti semestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base del saggio di interesse applicato dalla BCE con una maggiorazione di otto punti percentuali.

Dunque il tasso di riferimento si può definire così:
– Per il primo semestre dell’anno a cui il ritardo si riferisce, il tasso di riferimento è quello in vigore il primo gennaio dello stesso anno;
– Per il secondo semestre dell’anno a cui il ritardo si riferisce, il tasso di riferimento è quello in vigore il primo luglio dello stesso anno.

Eventualmente, è possibile concordare tra le parti un tasso di interesse differente, seppur con dei limiti prestabiliti: gli interessi di mora, infatti, vanno sempre calcolati sulla base della somma dovuta entro il termine contrattuale al lordo di eventuali imposte ed oneri specificati nella fattura.

Per effettuare correttamente il calcolo degli interessi di mora si può utilizzare la seguente formula:

I = D * i * n /365

che si può leggere così:

Interessi Moratori = Importo Dovuto non pagato * tasso di interesse * giorni di maturazione degli interessi/365 (numero di giorni all’anno).

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