Fattura accompagnatoria, cos’è e come si fa
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Fattura accompagnatoria, un ibrido tra fattura e documento di trasporto.
Chi opera nell’ambito della contabilità, avrà sicuramente sentito parlare di fattura accompagnatoria. Si tratta di un documento contabile che contiene informazioni relative alla spedizione, alla consegna ed al trasportatore della merce; per tale motivo, la fattura accompagnatoria possiede sia le caratteristiche di un documento di trasporto che di una comune fattura.
Prima di approfondire il discorso sulla fattura accompagnatoria, è bene ricordare le norme generali che regolano la materia della fatturazione.
Fattura accompagnatoria, regole generali
Secondo quanto sancito dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, la fattura deve essere emessa entro 24 ore dello stesso giorno in cui viene effettuata l’operazione a norma dell’art.6 del citato D.P.R. 633/1972. A seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazioni di servizi, i momenti di effettuazione delle operazioni differiscono. Nello specifico:
- per le cessioni di beni immobili assume rilevanza il momento della stipulazione del contratto;
- per la cessione di beni mobili assume rilevanza invece il momento della consegna o spedizione;
- per le prestazioni di servizi il momento rilevante coincide con il pagamento del corrispettivo.
Una volta avvenuto il cosiddetto “momento impositivo”, scatta anche l’obbligo in capo al cedente o al prestatore di emettere fattura, allo scopo di certificare l’operazione anche a fini fiscali.
Se emessa entro le 24 ore del giorno di effettuazione dell’operazione, parliamo di fattura immediata; se invece viene sfruttata la possibilità concessa dal legislatore (art.21 comma 4 lett.a) del D.P.R. 633/1972) di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, si parla allora di fattura differita.
Fattura accompagnatoria, norme e contenuto
Come già affermato, si può definire la fattura accompagnatoria come un documento ibrido, in quanto condivide le caratteristiche e gli obblighi sia di un Documento Di Trasporto DDT che di una fattura immediata.
La fattura accompagnatoria viene in genere emessa in occasione di una cessione di beni da trasferire al cliente, mentre non può essere utilizzata nel caso di prestazione dei servizi, per cui è obbligatorio l’uso della fattura immediata o differita.
Data la sua natura ibrida, il contenuto della fattura accompagnatoria dovrà altresì contenere tutti gli elementi obbligatori per ciascuna delle due tipologie di documenti. In quanto fattura, dovrà riportare tutti gli elementi previsti dalla normativa IVA con relativi riepiloghi per aliquota; in quanto DDT, invece, dovrà contenere gli elementi relativi al trasporto, quali numero progressivo del documento, data di consegna o di spedizione, generalità dei soggetti coinvolti nell’operazione, informazioni circa la natura, la qualità e la quantità dei beni.
Fattura accompagnatoria e fattura elettronica
Da quanto detto si può evincere che la fattura accompagnatoria può considerarsi un’alternativa al DDT nel caso di cessione di beni, poiché riporta le informazioni tipiche della fattura, ma anche quelle specifiche e proprie del documento di trasporto, assolvendo così allo scopo di racchiudere in un unico documento le funzioni di fattura e di DDT.
Nel contesto della fatturazione elettronica, tuttavia, emergono delle problematiche operative che ne complicano l’applicazione.
Se infatti la fattura elettronica si considera fiscalmente emessa al momento della trasmissione al sistema di interscambio e della sua accettazione dal sistema stesso, i tempi utili per il compiersi dell’intero flusso potrebbero concludersi prima della partenza fisica delle merci, dunque la fattura potrebbe non essere ancora fisicamente esistente.
Alla luce di ciò, è opportuno che la merce sia accompagnata da un ddt per maggiore chiarezza e praticità, in addizione alla fattura elettronica che sarà emessa entro 12 giorni dalla consegna della merce nel caso di fattura immediata ed entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna in caso di fattura differita. Chiaramente, l’Iva riportata nella fattura differita concorrerà alla liquidazione IVA del mese in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta, ovvero il mese di avvenuta consegna.
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