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Deducibilità auto aziendale: ammortamento, detraibilità IVA e costi

Qualche chiarimento utile sulla gestione fiscale delle auto aziendali

La gestione fiscale dei mezzi di trasporto aziendali è un argomento complesso, che negli anni è stato attentamente valutato dal fisco.
A regolare il corretto trattamento dei costi auto ai fini delle imposte dirette (che sono Ires, Irap e Irpef), è l’articolo 164 del TUIR, che si propone di assegnare ad ogni categoria di veicolo a motore delle regole autonome e dei limiti di deducibilità. Da ciò si assume che la deducibilità dell’auto aziendale dipende dalla tipologia del veicolo e dall’uso che se ne fa per esercitare l’attività d’impresa.

Deducibilità integrale e deducibilità limitata

Per alcune categorie è prevista una deducibilità integrale delle spese.
Nello specifico:
– Veicoli adibiti ad uso pubblico: identificabili, secondo la Circolare ministeriale n. 48/E/1998, da un atto proveniente dalla pubblica amministrazione;
– autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 D.Lgs. 285/1992, ciclomotori e motocicli, destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa: in questo caso al veicolo viene riconosciuto il requisito di strumentalità, definito dall’Amministrazione Finanziaria come requisito che rende i veicoli indispensabili all’esercizio dell’attività stessa. Parliamo in questo caso di auto per le scuole di guida, per tassisti e per imprese di noleggio. Risultano pertanto esclusi da questa categoria i veicoli che hanno un collegamento, anche se non diretto, con la produzione dei ricavi, come ad esempio l’auto utilizzata per incontrare i clienti o il veicolo utilizzato da un fattorino.

Per quanto riguarda la deducibilità dell’auto aziendale per imprese e professionisti, si nota un trattamento fiscale piuttosto sfavorevole, poiché basato sul presupposto che il veicolo venga utilizzato, oltre che per l’esercizio dell’attività, anche nel privato.
Per questi casi, si parla di deducibilità limitata.

Secondo la lett. b) del comma 1 dell’art. 164 Tuir, che regola proprio la deducibilità limitata, le spese sono deducibili nella misura del 20% per:

– autovetture di cui alla lett. a) del comma 1 dell’articolo 54 D.Lgs. 285/1992;
– autocaravan,di cui alla lett. m) del comma 1 dell’articolo 54 D.Lgs. 285/1992;
– ciclomotori;
– motocicli.

La percentuale sale all’80% per i veicoli utilizzati da agenti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Oltre alla deducibilità limitata, la disposizione prevede anche dei limiti ben definiti che, se superati, non permettono di accedere neanche alla deducibilità nelle percentuali del 20% e dell’80%.

Ad esempio, in caso di acquisto di un nuovo veicolo (che comprende anche costi accessori quali IVA detraibile, passaggio di proprietà ecc.) non saranno presi in considerazione le cifre che eccedono di:

– 18.075,99 euro per le autovetture (25.822,84 euro per agenti e rappresentanti di commercio) e gli autocaravan;
– 4.131,66 euro per i motocicli;
– 2.065,82 euro per i ciclomotori;

Ne risulta che, complessivamente, i valori fiscalmente rilevanti per calcolare la deducibilità dei veicolo, devono necessariamente rientrare nelle seguente cifre:

– 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan;
– 826,33 euro per i motocicli;
– 413,17 euro per i ciclomotori.

Infine, le stesse regole di deducibilità sono valide anche per i costi relativi ai veicoli aziendali, che comprendono: ammortamenti, spese di impiego, spese di custodia, manutenzione e riparazione, IVA oggettivamente indetraibile, tassa di immatricolazione, assicurazione e bollo, pedaggi autostradali, interessi passivi, ecc.

Deducibilità auto aziendale, eccezioni

Esistono casi particolari per cui la norma varia leggermente. È il caso ad esempio di:

– esercizio di arti e professioni individuali: per cui la deducibilità è consentita su un singolo veicolo;
– società semplici e associazioni: per cui la deducibilità è permessa per un veicolo per singolo socio;
– agenti di commercio: che gode di vantaggi specifici in quanto il veicolo rappresenta per questa categoria lo strumento principale di esercizio della propria attività. Nello specifico, la deducibilità è pari all’80% e il tetto massimo per i costi di acquisizione dei veicoli è pari a 25.822,84 euro.

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