Fatturazione Elettronica: che cosa cambia dal 1° luglio 2019

Dal 1° Luglio 2019 terminano i 6 mesi di “prova”della Fatturazione Elettronica: entrano dunque ufficialmente in vigore le modifiche previste per quanto riguarda l’invio delle fatture emesse, con obbligo di indicazione della data di effettuazione dell’operazione di vendita/erogazione del servizio in fattura.
Le modifiche riguardano principalmente l’emissione di Fatture Immediate e Fatture Differite.
EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE IMMEDIATE
La Fattura Immediata deve essere emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario committente.
Sulla base del D.L. 119/2018 dal 1° Luglio 2019, la Fattura Immediata dovrà essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, con possibilità di proroga di questo termine a 12 giorni.
Ai fini IVA, l’effettuazione dell’operazione corrisponde:
- in caso di vendita di beni immobili, alla data di stipula dell’atto
- alla consegna o spedizione del bene venduto;
- al pagamento in caso di prestazioni di servizi.
Esempio: poniamo che un bene venga consegnato in data 5 luglio e che debba essere emessa una fattura immediata: questa dev’essere trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI) entro il 15 luglio riportando la data di effettuazione dell’operazione (5 luglio) sul documento.
EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE DIFFERITE
La Fattura Differita è l’alternativa alla Fattura Immediata.
Viene emessa in caso di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta accompagnata da un Documento di Trasporto (DDT).
E` possibile farla anche in caso di prestazione di servizi individuali se accompagnati da apposita documentazione.
La Fattura Differita deve essere emessa nello stesso mese solare nei confronti del soggetto intestatario del Documento di Trasporto.
In caso di più documenti di trasporto, dev’essere emessa un’unica fattura.
Tale operazione deve essere fatta entro il 15 del mese successivo a quello della cessione del bene o servizio.
Il conteggio dell’imposta a debito resta invece inclusa nella liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio i documenti di trasporto del mese di Luglio possono essere fatturati entro il 15 Agosto e tale operazione rientrerà nel mese di liquidazione di Luglio.
Dal 1° Luglio 2019 entra quindi in vigore l’obbligo di indicare in fattura la data in cui è effettuata la cessione del bene o servizio se tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
Ad oggi non esiste un campo specifico dove inserire questa data, anche se, in caso di fattura differita, generalmente sono elencati i documenti di trasporto da cui è stata generata, per cui le date sono indirettamente indicate.
Ricordiamo che il 30 giugno 2019 scade inoltre il periodo di tolleranza in termini di sanzioni per emissione tardiva delle fatture elettroniche.
Non verranno applicate sanzioni su fatture emesse entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva, mentre sono ridotte dell’80% se la fattura è emessa entro la liquidazione successiva.
Tale termine vige per i contribuenti con liquidazione Iva Trimestrale, mentre per i mensili la moratoria avrà efficacia fino a settembre.
In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione va dai 250 ai 2.000 euro nel caso in cui la violazione incida sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti verrà calcolata dal 90 al 180% dell’Iva (articolo 6 D.L.gs. 471/1997).
CORRISPETTIVI ELETTRONICI
In seguito alle disposizioni del D.L. 119/2018, per coloro che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a euro 400.000 al 31.12.2018 (emergente dal modello Iva 2019), dal 1° Luglio 2019 scatta l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Per gli altri soggetti il nuovo adempimento sarà obbligatorio con lo scattare del 1° Gennaio 2020.
L’adempimento permette due diversi tipi di dotazione e NON verrà gestito dal Digital Hub:
- registratori telematici, già sottoposti a specifica regolamentazione;
- nuovi strumenti dedicati, come il portale web dell’Agenzia delle Entrate.
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