Detrazione IVA su fatture a cavallo d’anno
Detrazione IVA su fatture a cavallo d’anno, ecco come registrare correttamente le fatture tra dicembre e gennaio.

Il diritto alla detrazione dell’IVA è legittimo in riferimento alla liquidazione nella quale si è verificato il presupposto per l’esigibilità, a patto che il documento sia stato ricevuto e registrato nel libro acquisti entro e non oltre il giorno 15 del mese seguente all’esecuzione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto che riguarda le operazioni avvenute nell’anno precedente.
È quanto sancito dall’art.1 co.1 del D.P.R. 100/98, data la modifica del D.L. 119/2018.
Tali indicazioni potrebbero dare adito a dubbi ed incertezze in merito alla registrazione delle ben note fatture a cavallo d’anno, vale a dire le fatture che si collocano tra dicembre e gennaio.
Vediamo dunque come gestire tale documentazione, usufruendo quindi del diritto alla detrazione dell’IVA.
Come registrare le fatture a cavallo d’anno
Per registrare correttamente i documenti a cavallo d’anno, bisogna considerare alcuni aspetti. Nello specifico, per le fatture datate dicembre 2019 e ricevute nel mese di gennaio 2020, la detrazione IVA potrà essere rivendicata nella liquidazione del mese di gennaio 2020 o al limite con la dichiarazione IVA relativa all’anno 2020;
Dunque, nella liquidazione IVA del mese di Dicembre non potranno essere annotati i documenti ricevuti entro il 15 Gennaio 2020.
Per quanto riguarda invece le fatture datate dicembre 2019 e ricevute nello stesso mese, la detrazione IVA potrà tranquillamente essere esercitata nella liquidazione del mese di Dicembre, o al limite nella dichiarazione IVA dell’anno 2019; dichiarazione che, ricordiamo, ha scadenza in data 30.04.2020.
Ricezione delle fatture secondo d’Agenzia delle Entrate
A tal proposito, è utile ricordare i criteri posti dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ n. 129 del 10.07.2019 mediante i quali si sancisce quando una fattura si considera ricevuta. In particolare:
– qualora il Sistema di Interscambio (SDI) riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi;
– qualora il Sistema di Interscambio (SDI), per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l’Iva diventa detraibile.
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